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SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 626 del 19.09.94, che recepisce ben otto direttive europee in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Negli anni successivi esso ha subito diverse modifiche ed integrazioni normative importanti, di cui si è in ogni caso tenuto conto nella presente versione.

Il presente opuscolo viene pertanto predisposto ai fini della vigente legislazione emanata con il D. Lgs 81/08 Testo Unico delle Leggi sulla Sicurezza dei Lavoratori ed alle sue successive modifiche emanate con il D. Lgs 106/09, l'attuale legislazione prevede espressamente l'obbligo da parte del datore di lavoro di provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi connessi all'attività dell'impresa, sia nel caso di prima assunzione, sia in occasione di cambiamenti nei processi lavorativi aziendali o nelle mansioni individuali che espongono il lavoratore a nuovi rischi non considerati in precedenza.

La presente guida è stata redatta, ai sensi degli art. 36 e 37 della legislazione sopra citata, con lo scopo di essere uno strumento di informazione utile e pratico per i collaboratori che fanno parte della nostra organizzazione aziendale.

La Guida alla sicurezza è consegnata ad ogni lavoratore in occasione dell’assunzione e ad essa viene fatto esplicito riferimento, dal docente incaricato, in occasione dei momenti formativi d’aula che sono periodicamente organizzati dall’Azienda.


A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE

Lavoratore

Per lavoratore deve intendersi la persona che:
presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.

Preposto

Per preposto deve intendersi la persona che:
Su incarico del datore di lavoro deve sovrintendere alle attività lavorative e garantire l'attuazione delle direttive ricevute dalla direzione aziendale, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 Il preposto si può individuare nelle figure del Responsabile del magazzino, nel Responsabile di punto vendita, nel Responsabile di ufficio e di funzione e nell'Area Manager.

Datore di lavoro

Sono coinvolti dal provvedimento:
tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Le figure della prevenzione

L'attuale legislazione prevede la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro per organizzare e porre in essere l’attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro.

Queste figure sono le seguenti:
il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi con il suo responsabile,
il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
il Medico competente, qualora sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Si tratta di un organismo, nominato dal datore di lavoro, la cui funzione prin cipale è quella di collaborare con il datore di lavoro per migliorare o mantenere valido il livello di sicurezza e salute in azienda.
Esso esercita tale attività di prevenzione attraverso la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, adottando le relative misure e gli interventi necessari per ridurli al minimo; attiva e richiede ai preposti le azioni di con trollo e organizza i corsi di informazione e formazione sul luogo di lavoro.
Il Servizio può essere:
interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda oppure   
esterno, se affidato a persone non dipendenti.

Tra i componenti del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro designa il Responsabile (RSPP) che coordina l’attività del servizio stesso in diretta collaborazione con il Datore di lavoro e attraverso la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è una figura confermata ora dall'attuale legislazione, è eletto dai lavoratori e svolge ruolo di raccordo tra il datore di lavoro, attraverso il suo RSPP, e i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda. A tale soggetto sono attribuite una serie di funzioni.

Le più importanti riguardano l’obbligo di:
avvertire il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza che insorgano nei luoghi di lavoro;
proporre innovazioni in merito all’attività di prevenzione;
-   partecipa alla riunione periodica della sicurezza (annuale per le aziende con più di 15 addetti).

In altre parole,
•   il datore di lavoro, tramite il RSPP, consulta il rappresentante al fine di migliorare il livello di sicurezza in azienda;
•   il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori.


IL MEDICO COMPETENTE
La nomina del medico competente aziendale è diretta conseguenza di quanto emerge dalla valutazione dei rischi aziendali. Infatti la presenza del medico competente è obbligatoria solamente qualora emergano situazio ni di esposizione al rischio che superano i livelli minimi stabiliti dalle normative vigenti o di riferimento, oltre i quali si applica la sorveglianza sanitaria.

In tal caso, al medico competente è richiesto soprattutto di:
collaborare con il datore di lavoro nell’attività di progettazione ed attuazione della prevenzione aziendale;
effettuare accertamenti sanitari sui lavoratori esposti oltre il limite di rischio stabilito, sia al momento dell’assunzione sia periodicamente secondo cadenze stabilite, finalizzati a constatare l’idoneità a svolgere le mansioni a cui è destinato;
tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso aziendale.
-   effettuare uno o due sopralluoghi ai luoghi di lavoro in relazione ai rischi presenti.
 


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I)

Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura, marcata CE, destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. (ad esempio: guanti, giubbotti antifreddo, scarpe, ecc...)

Per
legge, non sono riconosciuti essere dispositivi di protezione individuale:
•  gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
•  le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
•  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Nel caso in cui il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata, abbia fornito ai lavoratori i cosiddetti “dispositivi di protezione individuale” (DPI), finalizzati alla protezione contro i rischi durante il lavoro, il lavoratore è tenuto al loro uso nel rispetto delle istruzione e regole di utilizzo e conservazione che sono state stabilite dall’organizzazione aziendale.
Il datore di lavoro fornisce DPI a norma e ne assicura l’efficienza e l’igiene mediante la manutenzione, la riparazione e la sostituzione necessaria, anche su segnalazione dei lavoratori.


USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute.
Egli deve verificare, direttamente o attraverso la sua organizzazione, che le  attrezzature siano:
installate in conformità con le istruzioni del fabbricante;
utilizzate correttamente dagli addetti;
siano oggetto di idonea manutenzione e, se necessario, corredate da apposite istruzioni d’uso.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare le attrezzature di lavoro messe a disposizione, conformemente all’informazione, formazione e addestramento ricevuti. 
In ogni caso i lavoratori devono:
aver cura delle attrezzature stesse;
non apportare alle stesse alcuna modifica di propria iniziativa;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al RSPP o ad un addetto al servizio di prevenzione e protezione qualsiasi difetto o inconveniente che esse manifestino.



GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio che “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione ed alle istruzioni ricevute”

Ne deriva che l'attuale legislazione impone degli obblighi specifici per il lavoratore, in quanto egli è stato considerato uno degli elementi determinante per il mantenimento del livello di sicurezza presente in azienda e per l’applicazione della tutela della sua salute sui luoghi di lavoro, attraverso un comportamento collaborativo ed il rispetto delle regole.
A tal fine il Legislatore ha previsto anche per i lavoratori delle sanzioni nel caso di mancato rispetto di tali obblighi. Essi vengono riepilogati nel riquadro sottostante.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
• 
osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro;
•  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione, siano essi collettivi o individuali (DPI);
•  utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro disposizione, i quali non devono essere rimossi o manomessi;
•  segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto eventuali anomalie accertate nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione; segnalare inoltre le eventua li condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l’anomalia o il pericolo, notificando l’accaduto al responsabile per la sicurezza;
•  sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti;
•  partecipare ai corsi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro.
•  non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione come addetto all’antincendio.

SANZIONI PER I LAVORATORI 
•  arresto fino a 1 mese o ammenda da
200,00 a 600,00

OBBLIGHI DEI PREPOSTI
La figura del preposto pur non essendo nuova per la giurisprudenza è stata recentemente introdotto nella legislazione della sicurezza. Per il punto vendita sono da intendersi preposti:

Il Responsabile del punto vendita ed in sua assenza il suo sostituto
L'Area Manager ed in sua assenza il suo sostituto
Per specifici reparti il Product Manager ed in sua assenza il suo sostituto
Il Responsabile di funzione ed i Capo ufficio

PRINCIPALI OBBLIGHI DEI PREPOSTI
•  Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individua le messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
•   Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

SANZIONI PER I PREPOSTI 
•  arresto fino a 2 mesi o ammenda da 200,00 a 1.200,00

OBBLIGO DI RICHIAMO DA PARTE DEI PREPOSTI
I preposti hanno l'obbligo legislativo e contrattuale di richiamare verbalmente i lavorato ri che non adempiono ai loro doveri di prevenzione e protezione dai rischi. Hanno inoltre l'obbligo di comunicare ai dirigenti loro superiori le inadempienze accertate e/o di quelle di cui vengono a conoscenza.

OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, anche attraverso i propri dirigenti ha l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, ed in caso di segnalazione da parte dei preposti deve richiamare il lavoratore attraverso lo strumento del provvedimento disciplinare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

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